Art. 2.

      1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituita dalla seguente:

          «c) favorisce l'informazione e l'educazione sui rischi e sui danni, diretti e indiretti, correlati al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, prestando attenzione alle eventuali controindicazioni al consumo dovute a particolari condizioni individuali o del contesto ambientale».

      2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituita dalle seguenti:

          «e) valorizza le organizzazioni del privato sociale senza fine di lucro che

 

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forniscono servizi, incentivandone l'accreditamento a livello locale e favorendo la necessaria integrazione tra tali servizi sulla base dei dati epidemiologici e dei livelli essenziali di assistenza;

          e-bis) favorisce le forme di cittadinanza attiva e di auto-mutuo aiuto tra i cittadini con problemi alcolcorrelati, riconoscendo loro un ruolo di verifica e di indirizzo dei programmi finalizzati a prevenire o a ridurre i rischi collegati al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche».